La responsabilità da cose in custodia delle Pubbliche Amministrazioni
Le Pubbliche Amministrazioni ed i concessionari pubblici sono responsabili dei danni causati dalle cose in loro custodia. Così, una buca stradale, un marciapiedi sconnesso o dei gradini scivolosi possono obbligare l'ente responsabile al risarcimento del danno.
L’art. 2051 c.c. sancisce un principio fondamentale del nostro ordinamento in materia di responsabilità civile: "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito". Tale norma delinea una forma di responsabilità oggettiva, basata sul mero rapporto di custodia tra il danneggiante e la cosa che ha prodotto il danno.
Una delle applicazioni più discusse riguarda la responsabilità delle Pubbliche Amministrazioni (P.A.) per danni derivanti da beni demaniali o patrimoniali, come strade, marciapiedi, scuole o altre infrastrutture pubbliche.
La custodia della cosa in capo alla P.A.
In via generale, le Pubbliche Amministrazioni possono essere ritenute custodi dei beni di cui hanno la disponibilità giuridica e materiale. Quando si tratta di beni pubblici, come strade o aree verdi, la giurisprudenza ha superato l’antica resistenza fondata sulla cosiddetta “impossibilità di custodia generalizzata”, per approdare a una lettura più rigorosa nei confronti dell'ente pubblico.
Oggi si afferma che anche l’ente pubblico è considerato a tutti gli effetti custode dei beni demaniali, qualora eserciti su di essi un effettivo potere di controllo, gestione e vigilanza. In tale contesto, l’utente danneggiato, che subisce un pregiudizio (es. a causa di una buca stradale non segnalata o di un marciapiede sconnesso), potrà agire nei confronti della P.A. ai sensi dell’art. 2051 c.c., senza necessità di provare una condotta colposa dell’ente.
Il caso fortuito come esimente
Dal momento che si tratta di una responsabilità di tipo oggettivo, l’unico modo per l’Amministrazione di sottrarsi alla condanna è dimostrare il caso fortuito, inteso come evento eccezionale, imprevedibile e inevitabile. Quindi non è sufficiente per la P.A. sostenere genericamente che l’area interessata sia vasta o difficilmente controllabile: il dovere di custodia comporta l’obbligo di predisporre misure organizzative e sistemi di controllo adeguati a prevenire il pericolo.
La responsabilità del custode è esclusa solo qualora venga dimostrato il caso fortuito che può anche consistere nella rilevanza causale della condotta del danneggiato (o di un terzo) nella causazione del danno. Infatti, la giurisprudenza è costante nel ritenere che il comportamento negligente dell’utente, come un uso improprio della strada, può integrare un’esclusione delle responsabilità della P.A., ma solo quando sia l’unica causa del danno e non semplicemente concausa.
La giurisprudenza ha più volte affermato che se la buca sulla strada è avvistabile ed evitabile, la causa della caduta va ricercata nella colpevole inavvedutezza comportamentale del danneggiato (Cass. 16034/2023). Pertanto, l’art. 2051 c.c. da una parte impone al titolare delle cose in custodia un dovere di precauzione al fine di prevenire dei danni; dall’altra impone un dovere equipollente in capo a chi entra in contatto con la cosa. Obbligando il soggetto ad “condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile” (Cass. 17443/2019).
Il caso fortuito è costituito da eventi che interrompono la serie causale purché non siano conoscibili né eliminabili con immediatezza. Secondo la Cassazione, rientra nel caso fortuito “quel che è impossibile vigilare”; infatti, “vigilanza non è soltanto conoscere il presente, ma anche trarne le conseguenze per il futuro; non è quindi solo accertare e rimediare, ma anche prevedere e prevenire”. (Cass. 1725/2019).
L’onere probatorio
In ambito processuale, grava sul danneggiato la prova:
- del danno subito;
- del nesso causale tra il danno e la cosa in custodia;
- della relazione di custodia tra la P.A. e il bene.
Una volta assolto tale onere, spetta all’Amministrazione fornire la prova liberatoria del caso fortuito. Tale meccanismo processuale rende il sistema particolarmente favorevole alla tutela del cittadino, soprattutto in ambito di micro-sinistri stradali.
Applicazioni concrete: buche, alberi e cadute
Le applicazioni concrete dell’art. 2051 c.c. nei confronti delle P.A. sono numerose: si pensi al classico caso della buca, del ramo caduto su un’automobile, della lastra di ghiaccio non rimossa o della caduta sul pavimento bagnato in un edificio pubblico.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l’Amministrazione è tenuta ad una vigilanza attiva e continua sul proprio patrimonio, e non può invocare una presunta impossibilità di controllo come scusante.
Conclusioni
L’obbligo di custodia delle Pubbliche Amministrazioni ex art. 2051 c.c. rappresenta oggi uno strumento essenziale per la tutela dei cittadini, soprattutto in ambito stradale. La giurisprudenza ha chiarito che l’ente pubblico è responsabile in quanto custode, a meno che non dimostri un evento imprevedibile e inevitabile che abbia interrotto il nesso causale. In un’epoca in cui la sicurezza dei beni pubblici è centrale, la responsabilità ex art. 2051 c.c. svolge un ruolo di stimolo verso un’amministrazione più attenta, efficiente e responsabile.